Startup innovative: corretta imputazione dei costi in R&S

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT, già MiSE) è intervenuto con parere a chiarire quali spese di R&S considerare nel calcolo di uno dei requisiti di startup innovativa.

 

Si parte da una mail del 20 ottobre 2017 con cui la Camera di Commercio di Asti ha posto un quesito in tema di requisito dei costi in ricerca e sviluppo.

 

Nello specifico si chiede se una società iscritta nella sezione delle startup del Registro delle imprese, in sede di presentazione del bilancio redatto ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (bilancio microimprese), possa attestare la sussistenza della soglia del 15% (rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e il maggiore tra il valore e il costo della produzione) includendo sia le spese di R&S capitalizzate nella voce brevetti tra le immobilizzazioni immateriali, sia le spese iscritte nella voce costi per servizi del conto economico.

 

La risposta del MIMIT (già MiSE) è contenuta nel parere nr. 562754 del 29 dicembre 2017, ancora valido come riferimento interpretativo.

 

L'OIC 24 ha affermato che i costi di ricerca di base sono costi di periodo e devono essere addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa. I costi di sviluppo capitalizzabili nell'attivo patrimoniale comprendono invece: stipendi, salari e altri costi del personale impegnato nello sviluppo; costi di materiali e servizi; ammortamento di immobili, impianti e macchinari utilizzati nello sviluppo; costi indiretti relativi all'attività di sviluppo; altri costi quali l'ammortamento di brevetti e licenze nella misura in cui impiegati nello sviluppo.

 

Appare pertanto necessario scindere, dal complesso della voce costi di ricerca e sviluppo, quelli relativi alla ricerca di base e quelli relativi allo sviluppo per inquadrare correttamente la fattispecie concreta.

 

Aggiornamento normativo (2024-2026): Si ricorda che la disciplina delle startup innovative di cui al D.L. 179/2012 è stata integrata e modificata da successivi interventi normativi, tra cui la Legge di Bilancio 2023 e il D.Lgs. 19/2024 (Codice della Crisi d'Impresa). Le startup innovative devono verificare il rispetto dei requisiti aggiornati previsti dalla normativa vigente. Il requisito delle spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore della produzione rimane confermato, ma si invita a consultare il testo normativo aggiornato e le circolari del MIMIT per eventuali chiarimenti successivi al 2017.

Domande frequenti

Per il calcolo del requisito del 15%, si devono considerare sia le spese di R&S imputate al conto economico (costi di periodo) sia quelle capitalizzate nell'attivo patrimoniale, come i costi di sviluppo. È fondamentale distinguere tra costi di ricerca di base, che vanno sempre a conto economico, e costi di sviluppo, che possono essere capitalizzati secondo i principi contabili OIC 24.
Il rapporto viene calcolato dividendo le spese di R&S per il maggiore tra il valore della produzione e il costo della produzione (voce B del conto economico). Quando si includono spese di R&S capitalizzate, queste vanno sommate sia al numeratore (come spese R&S) sia al denominatore (aggiungendole al costo della produzione), per garantire coerenza nel calcolo.
L'OIC 24 chiarisce che i costi di ricerca di base sono costi di periodo e devono essere addebitati al conto economico dell'esercizio in cui vengono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa. Non possono essere capitalizzati nell'attivo patrimoniale, a differenza dei costi di sviluppo che soddisfano determinati requisiti.
I costi di sviluppo capitalizzabili includono stipendi e salari del personale impegnato nello sviluppo, costi di materiali e servizi, ammortamento di immobili e macchinari utilizzati nello sviluppo, costi indiretti relativi all'attività di sviluppo e altri costi come l'ammortamento di brevetti e licenze. Tutti questi elementi devono essere direttamente riconducibili all'attività di sviluppo specifica.
Le microimprese, pur non essendo obbligate a dettagliare le voci di bilancio, devono comunque essere in grado di fornire alla Camera di Commercio i singoli importi numerici delle spese R&S su richiesta, anche se nel bilancio tali voci risultano aggregate. La società deve attestare la sussistenza della soglia del 15% con documentazione di supporto, come una relazione tecnico-contabile che illustri la composizione e l'imputazione delle spese.