Startup innovative: niente più aggiornamento dati

Startup innovative: aggiornamento dati semplificato dal 2019

(versione aggiornata al 2026)

A seguito dell'abrogazione del co. 14 dell'art. 25 del D.L. nr. 179/2012, operata dall'art. 3, co. 1-sexies, lett. a), del D.L. nr. 135/2018, convertito dalla L. 12/2019, dal 13 febbraio 2019 le startup innovative non sono più tenute ad aggiornare periodicamente le informazioni al Registro delle Imprese tramite la procedura Comunica.

Il nuovo adempimento unico annuale

In base al nuovo co. 17-bis dell'art. 25 del D.L. nr. 179/2012, le startup innovative devono aggiornare o confermare le proprie informazioni almeno una volta all'anno, in corrispondenza della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti (co. 15 art. 25), tramite la piattaforma informatica startup.registroimprese.it, oggi pienamente operativa. Analoga previsione è stata introdotta dal co. 6 art. 4 del D.L. nr. 3/2015 per le PMI innovative.

Gli adempimenti informativi sono quindi passati da tre a uno: non è più necessario effettuare aggiornamenti semestrali o biennali separati, ma è sufficiente un unico adempimento annuale integrato con la conferma dei requisiti.

Termini per la comunicazione annuale

La comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti deve essere presentata:

  • entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, oppure
  • entro 7 mesi dalla chiusura dell'esercizio, nell'ipotesi di approvazione del bilancio entro 180 giorni ai sensi del co. 2 art. 2364 c.c.

Attenzione: la mancata compilazione del profilo sulla piattaforma startup.registroimprese.it comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso il Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento dei requisiti.

Chiarimenti del MIMIT

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT, già MiSE), con la circolare nr. 3718/C del 16 aprile 2019, ha confermato la semplificazione degli obblighi informativi, ribadendo che a partire dal 2019 alle startup innovative è richiesto di aggiornare o confermare le informazioni almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al co. 15, anche ai fini di cui al co. 10, tramite la piattaforma dedicata.

A chi si applica

  • Startup innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 25 D.L. nr. 179/2012
  • PMI innovative ai sensi del D.L. nr. 3/2015

Per le startup iscritte nella sezione speciale dal 14 agosto 2018 in poi, il vecchio obbligo di aggiornamento periodico tramite Comunica non ha mai trovato applicazione, in quanto abrogato prima della loro prima scadenza.

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Domande frequenti

No, dal 13 febbraio 2019, a seguito dell'abrogazione del co. 14 dell'art. 25 del D.L. nr. 179/2012, le startup innovative non sono più obbligate ad aggiornare le informazioni tramite la procedura Comunica. L'obbligo di aggiornamento è stato accorpato alla dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti, da presentare tramite la piattaforma informatica startup.registroimprese.it.
Le startup innovative devono aggiornare o confermare le proprie informazioni almeno una volta all'anno, in corrispondenza della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti prevista dal co. 15 art. 25 del D.L. nr. 179/2012. La mancata compilazione del profilo sulla piattaforma blocca la procedura della Comunicazione Unica necessaria per il deposito della dichiarazione del legale rappresentante.
La comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti deve essere presentata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, oppure entro il termine massimo di 7 mesi dalla chiusura dell'esercizio, nel caso in cui il bilancio venga approvato entro 180 giorni ai sensi del co. 2 art. 2364 del Codice Civile. Questa regola si applica sia alle startup innovative che alle PMI innovative.
Prima dell'abrogazione, le sanzioni per il ritardo nell'aggiornamento erano pari a € 68,66 per ogni legale rappresentante (più spese di notifica) per i ritardi dal 1° al 30° giorno, e di € 206,00 per ogni legale rappresentante (più spese di notifica) dal 31° giorno di ritardo in poi. Con la riforma del 2019, questo adempimento separato è stato eliminato e le sanzioni correlate non trovano più applicazione.
Sì, la semplificazione degli adempimenti informativi è stata estesa anche alle PMI innovative, come previsto dal co. 6 art. 4 del D.L. nr. 3/2015. Anche per le PMI innovative, quindi, l'aggiornamento delle informazioni è ora accorpato alla dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti da effettuare tramite la piattaforma dedicata.