Startup innovativa: requisiti e condizioni

Startup innovativa: requisiti e condizioni

Quali requisiti deve avere una startup innovativa?

Con l'obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, il Governo ha adottato nel 2012 una normativa specifica (DL 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, successivamente aggiornata da numerosi interventi legislativi tra cui il DL 73/2021 e il DL 152/2021) per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative.

L'art. 25, comma 2 del DL 179/2012, come modificato nel tempo, ne offre una definizione:

"… l'impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …".

La normativa prevede una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:

  • è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
  • è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre è richiesto che sia rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Sono incluse tra le spese in R&S: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (sperimentazione, prototipazione, sviluppo del business plan), le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo (inclusi soci e amministratori), le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
  2. Impiego di personale qualificato: in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270.
  3. Titolarità di privativa industriale: la startup è titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale, oppure è titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Nota: la disciplina delle startup innovative è in continua evoluzione. Si consiglia di verificare sempre la normativa vigente aggiornata e di consultare un professionista abilitato per valutare la propria specifica situazione.

Domande frequenti

Una startup innovativa deve essere una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa. Le sue azioni o quote rappresentative del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Una startup innovativa può mantenere questo status per un massimo di sessanta mesi (cinque anni) dalla sua costituzione. Superato questo periodo, la società perde automaticamente i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Nel primo anno di attività non è previsto alcun limite di fatturato.
La startup innovativa deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: spese in ricerca e sviluppo pari o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione; impiego di personale altamente qualificato (dottori di ricerca o laureati magistrali) in percentuali specifiche sulla forza lavoro; oppure essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale. Questi requisiti garantiscono il carattere innovativo e tecnologico dell'impresa.
No, una startup innovativa non può distribuire utili né deve averlo fatto in precedenza durante il periodo in cui detiene tale qualifica. Questo requisito è fondamentale per mantenere lo status di startup innovativa e per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa.