Storia di una Start up Innovativa

Storia di una Start up Innovativa

Ecco la riflessione su un'idea diventata start up innovativa.

Al di là degli articoli squisitamente didattici, è bene – ed altrettanto educativo – raccontare esperienze che altro non sono se non la realtà degli articoli puramente informativi e normativi.

Alcune settimane fa, si sono presentati in studio due imprenditori di mezza età con un'idea semplice ed altrettanto inedita. Premetto: non sono laureati o “masterizzati” per cui può sorprendere poco che avessero un'idea innovativa che preferisco definire “non convenzionale”.

Si tratta di due piccoli imprenditori cresciuti nel commercio (l'uno) e nell'artigianato (l'altro). Eppure hanno avuto una bella intuizione, a dimostrazione che per essere innovativi non è necessario smanettare furiosi su un pc.

E per questo, hanno avuto un proficuo incontro con un avvocato esperto in materia di brevetti ed un ingegnere con rapporti con centri di ricerca, di sperimentazione e di collaudo.

Per farla breve, dopo quell'incontro preliminare si è arrivati ad un brevetto.

Passo successivo: contenere l'idea in una forma giuridica. E, perciò, è arrivato il mio turno.

Dopo una conversazione sull'idea e sulle potenzialità di mercato e di profitto – tanto per convincermi che l'idea fosse potenzialmente sostenibile – ho illustrato loro i vantaggi di una SRL start up innovativa: il possesso di un brevetto è uno dei requisiti previsti dall'art. 25 del D.L. nr. 179/2012 (Startup Act), così come modificato e aggiornato dalla normativa successiva, da ultimo dalla Legge di Bilancio 2023 e dal D.L. 19/2024 (collegato al Piano Transizione 5.0).

La loro idea era di costituire una SRL semplificata (SRLS) a pochi euro tramite atto notarile, ma, valutati altri importanti riflessi societari e finanziari (che spesso, purtroppo, sfuggono!), si sono convinti che era, invece, opportuno costituire una SRL start up innovativa che potevano fare insieme allo studio secondo la procedura online.

Comunque, non ho mancato di sottolineare che, in questa fase di gestazione, il risparmio nella consulenza specialistica comporta un rischio elevato, al punto che è meglio evitare!

Dopo alcuni incontri sui contenuti e sulle possibili opzioni da inserire nei patti societari (statuto), così come ampiamente proposti dal modello tipizzato previsto dalla procedura, mi sono occupato di tutta la procedura telematica: dal rilascio della firma digitale, della posta elettronica certificata, della compilazione dei modelli online, fino alla registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto validati, prima presso l'Agenzia delle Entrate e poi presso la sezione speciale delle start up innovative del Registro Imprese della Camera di Commercio. Nota bene: i costi e i tempi della procedura telematica sono soggetti ad aggiornamento; si consiglia di verificare le tariffe vigenti presso la propria Camera di Commercio di riferimento.

In sostanza, siamo arrivati alla start up innovativa in circa 3 settimane, che potevano essere molto di meno se gli uffici preposti avessero evaso le rispettive pratiche con la stessa tempestività. D'altronde, le idee innovative hanno bisogno di rapidità anche amministrativa, altrimenti si finirebbe in un evidente conflitto ideologico.

Ora, dobbiamo affrontare le seguenti fasi:

  1. Seed financing: investimento nella fase di sperimentazione dell'idea innovativa, quando è ancora da dimostrare la validità tecnica del prodotto/servizio. Solitamente, in questa fase sono disponibili i capitali PPP ossia: personali, dei parenti e degli pseudo-sprovveduti (ovvero, dall'elevata propensione al rischio);
  2. Start up financing: investimento finalizzato all'avvio dell'attività, quando non si conosce ancora la validità commerciale del prodotto/servizio, ma esiste già almeno un prototipo. Si tratta della fase di “materializzazione” dell'idea;
  3. Early stage financing: investimento in tutte le prime fasi di vita dell'impresa (seed, start up). In questa fase non mancano le agevolazioni a favore delle start up innovative previste sia dal Piano Nazionale Transizione 5.0 (che ha sostituito e ampliato il precedente piano Industria 4.0, con il D.L. 19/2024 convertito in Legge 56/2024) che dai fondi comunitari gestiti dalle singole regioni nell'ambito della programmazione 2021-2027 (FSE+ e FESR/PR);
  4. Expansion financing: investimento nelle fasi di sviluppo dell'impresa, finalizzato a espandere (geograficamente, merceologicamente, ecc.) l'attività. È la fase di maturità del business che ha bisogno di risorse strutturate e di partner finanziari qualificati.

Aggiornamento normativo (2026): si ricorda che la disciplina delle start up innovative è in continua evoluzione. Si consiglia sempre di verificare i requisiti aggiornati, le agevolazioni fiscali vigenti e le procedure in corso presso un consulente specializzato o sul portale ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Domande frequenti

Secondo l'art. 25 del D.L. nr. 179/2012 (Startup Act), una SRL può essere qualificata come start up innovativa se soddisfa almeno uno dei tre requisiti previsti dalla norma, tra cui il possesso di un brevetto. Gli altri requisiti riguardano la percentuale di spese in ricerca e sviluppo e la composizione del team con personale altamente qualificato.
La SRL start up innovativa offre importanti vantaggi fiscali, societari e finanziari che la SRLS non prevede, come agevolazioni per gli investitori, esenzione da alcuni oneri burocratici e accesso a forme di finanziamento agevolato. Sebbene la SRLS costi meno in fase di costituzione, i benefici a lungo termine della start up innovativa la rendono spesso la scelta più conveniente per chi ha un'idea imprenditoriale con potenziale di crescita.
Tramite la procedura telematica, la costituzione di una SRL start up innovativa può avvenire con spese vive di soli 250 euro, senza necessità di notaio. I tempi dipendono anche dalla reattività degli uffici preposti (Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio), ma nell'esperienza descritta l'intero processo si è completato in circa 3 settimane.
Il seed financing è l'investimento nella fase iniziale di sperimentazione dell'idea, quando non è ancora dimostrata la validità tecnica del prodotto o servizio, e solitamente coinvolge capitali personali o di persone vicine ai fondatori. Il start up financing, invece, riguarda l'investimento per l'avvio dell'attività vera e propria, quando esiste già almeno un prototipo ma non è ancora nota la validità commerciale del prodotto.
Nella fase di early stage financing, le start up innovative possono accedere a diverse agevolazioni previste dal piano Industria 4.0 e dai fondi comunitari gestiti dalle singole regioni, come il FSE e i POR. Queste misure supportano le imprese innovative nelle prime fasi di sviluppo, coprendo sia la fase seed che quella di start up vera e propria.