Atti societari e impresa familiare anche dai commercialisti

Atti societari e impresa familiare: le competenze dei commercialisti tra riforma e controriforma

A partire dal 6 dicembre 2017, con l'entrata in vigore della Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, si era aperta la possibilità per i dottori commercialisti di redigere atti relativi a imprese familiari e operazioni straordinarie per società. Tuttavia, nel giro di pochi giorni, un emendamento alla Legge di Bilancio 2018 ha ridimensionato significativamente la portata di questa riforma.

La norma originaria: il comma 1-ter

L'art. 11-bis della Legge n. 172/2017 aveva introdotto il comma 1-ter all'art. 36 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133), prevedendo che:

"Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici."

Il comma 1-bis dello stesso articolo già prevedeva la possibilità di trasferire quote societarie (art. 2470 c.c.) tramite firma digitale da parte di un intermediario abilitato, con deposito presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni.

Gli atti interessati dalla riforma

Con il comma 1-ter, la firma digitale del commercialista (in qualità di intermediario abilitato) sarebbe stata sufficiente per:

  • Costituzione e cessazione dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.)
  • Trasformazione, scissione e fusione di società (artt. 2498-2506 c.c.)
  • Cessioni di aziende (art. 2556 c.c.)

La controriforma: Legge di Bilancio 2018

Con un emendamento approvato in sede di conversione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), il legislatore ha di fatto marcia indietro, ritenendo eccessiva la liberalizzazione delle competenze notarili a favore dei commercialisti. La formula "sottoscritti con firma digitale" è stata sostituita con "atto pubblico informatico", riportando tali atti nell'ambito della competenza notarile anche nella forma digitale.

Rimane invece pienamente in vigore la possibilità per i commercialisti di intervenire nel trasferimento di quote di S.r.l. tramite firma digitale, come già previsto dal comma 1-bis.

Il quadro attuale

Allo stato attuale, i dottori commercialisti possono continuare a svolgere un ruolo fondamentale nelle operazioni straordinarie aziendali (fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni d'azienda) in qualità di consulenti e redattori dei documenti preparatori, ma la formalizzazione degli atti rimane prevalentemente di competenza notarile. Per il trasferimento di quote di S.r.l., invece, la firma digitale del commercialista abilitato resta uno strumento pienamente operativo.

La vicenda evidenzia come il riconoscimento del ruolo strategico del commercialista nelle operazioni straordinarie d'impresa non si sia ancora tradotto in una piena equiparazione formale con la figura notarile, anche se il dibattito sulla liberalizzazione di tali competenze rimane aperto a livello normativo e ordinistico.

Nota: per verificare eventuali aggiornamenti normativi successivi al 2018, si raccomanda di consultare le circolari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e il sito del Consiglio Nazionale del Notariato.

Domande frequenti

Il comma 1-ter aggiunto all'art. 36 del D.L. 112/2008 dalla Legge 172/2017 consente ai dottori commercialisti di redigere e sottoscrivere con firma digitale specifici atti societari, tra cui la costituzione e cessazione dell'impresa familiare, le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) e le cessioni d'azienda. Questa norma ha esteso competenze tradizionalmente riservate ai notai anche ai commercialisti abilitati come intermediari. Tuttavia, dopo un breve periodo, la norma è stata parzialmente rivista tramite emendamento alla Legge di Bilancio 2018.
Grazie al nuovo comma 1-ter, i dottori commercialisti possono occuparsi della costituzione e cessazione dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.), delle operazioni di trasformazione, scissione e fusione di società (artt. 2498-2506 c.c.) e delle cessioni di aziende (art. 2556 c.c.). Questi atti devono essere sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa sui documenti informatici. Il commercialista deve inoltre adempiere a tutti gli obblighi di registrazione e tassazione degli atti.
A seguito di un emendamento approvato in commissione bilancio alla Camera nell'ambito della Legge di Bilancio 2018, il legislatore ha sostanzialmente ridimensionato la portata liberalizzatrice della norma, considerandola in parte una 'svista'. La formula 'sottoscritti con firma digitale' è stata sostituita con 'atto pubblico informatico', riportando di fatto alcune competenze nell'alveo notarile. Questo cambio ha ridotto significativamente la portata innovativa della riforma inizialmente introdotta.
Il comma 1-bis, già esistente prima della riforma del 2017, riguardava esclusivamente il trasferimento di quote societarie (art. 2470 c.c.) tramite firma digitale da parte di un intermediario abilitato, con deposito presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni. Il nuovo comma 1-ter ha esteso questo meccanismo ad una platea più ampia di atti, includendo impresa familiare, operazioni straordinarie e cessioni d'azienda. Il comma 1-ter ha quindi ampliato le competenze già previste dal 1-bis, prima di essere parzialmente rivisto.
L'autore ritiene che la norma sia motivata principalmente dall'obiettivo di ridurre i costi per cittadini e imprese, piuttosto che da una vera logica di apertura alla concorrenza su funzioni di pubblica rilevanza. Sottolinea che la complessità e le responsabilità, anche penali, connesse a questi atti non possono essere sottovalutate indipendentemente dal titolo professionale di chi li redige. Al contempo, riconosce che il commercialista già svolge un ruolo strategico nelle operazioni straordinarie aziendali, rispetto al quale il notaio interviene principalmente per validare la correttezza giuridica.