Atti societari e impresa familiare: le competenze dei commercialisti tra riforma e controriforma
A partire dal 6 dicembre 2017, con l'entrata in vigore della Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, si era aperta la possibilità per i dottori commercialisti di redigere atti relativi a imprese familiari e operazioni straordinarie per società. Tuttavia, nel giro di pochi giorni, un emendamento alla Legge di Bilancio 2018 ha ridimensionato significativamente la portata di questa riforma.
La norma originaria: il comma 1-ter
L'art. 11-bis della Legge n. 172/2017 aveva introdotto il comma 1-ter all'art. 36 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133), prevedendo che:
"Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici."
Il comma 1-bis dello stesso articolo già prevedeva la possibilità di trasferire quote societarie (art. 2470 c.c.) tramite firma digitale da parte di un intermediario abilitato, con deposito presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni.
Gli atti interessati dalla riforma
Con il comma 1-ter, la firma digitale del commercialista (in qualità di intermediario abilitato) sarebbe stata sufficiente per:
- Costituzione e cessazione dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.)
- Trasformazione, scissione e fusione di società (artt. 2498-2506 c.c.)
- Cessioni di aziende (art. 2556 c.c.)
La controriforma: Legge di Bilancio 2018
Con un emendamento approvato in sede di conversione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), il legislatore ha di fatto marcia indietro, ritenendo eccessiva la liberalizzazione delle competenze notarili a favore dei commercialisti. La formula "sottoscritti con firma digitale" è stata sostituita con "atto pubblico informatico", riportando tali atti nell'ambito della competenza notarile anche nella forma digitale.
Rimane invece pienamente in vigore la possibilità per i commercialisti di intervenire nel trasferimento di quote di S.r.l. tramite firma digitale, come già previsto dal comma 1-bis.
Il quadro attuale
Allo stato attuale, i dottori commercialisti possono continuare a svolgere un ruolo fondamentale nelle operazioni straordinarie aziendali (fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni d'azienda) in qualità di consulenti e redattori dei documenti preparatori, ma la formalizzazione degli atti rimane prevalentemente di competenza notarile. Per il trasferimento di quote di S.r.l., invece, la firma digitale del commercialista abilitato resta uno strumento pienamente operativo.
La vicenda evidenzia come il riconoscimento del ruolo strategico del commercialista nelle operazioni straordinarie d'impresa non si sia ancora tradotto in una piena equiparazione formale con la figura notarile, anche se il dibattito sulla liberalizzazione di tali competenze rimane aperto a livello normativo e ordinistico.
Nota: per verificare eventuali aggiornamenti normativi successivi al 2018, si raccomanda di consultare le circolari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e il sito del Consiglio Nazionale del Notariato.