L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2026 (noto come Legge Capitali), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2026 ed entrato formalmente in vigore il 29 aprile 2026, ha introdotto una vera e propria rivoluzione copernicana nel diritto societario italiano. L'obiettivo dichiarato dal legislatore è chiaro: accrescere l'attrattività dei mercati finanziari italiani e rendere la corporate governance delle nostre società per azioni più riconoscibile e trasparente agli occhi degli investitori esteri.
Tuttavia, sotto la superficie delle dichiarazioni d'intenti si cela un inasprimento interpretativo e operativo dei doveri di controllo che sta sollevando non poca apprensione tra gli addetti ai lavori e le strutture societarie meno complesse.
La Sostituzione dell'Articolo 2403 c.c. e il Nuovo Perimetro di Vigilanza
Il fulcro della riforma, per quanto concerne l'organo di controllo, risiede nell'articolo 9 della Legge Capitali, il quale introduce l'art. 2396-quinquies c.c. in totale sostituzione del previgente art. 2403 c.c..
Mentre il vecchio impianto normativo focalizzava la vigilanza del Collegio Sindacale sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, la nuova formulazione estende espressamente questo dovere:
“L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei primi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni.”
Chi è formalmente coinvolto?
Le novità del nuovo art. 2396-quinquies c.c. si applicano trasversalmente a tutti i sistemi di governance (tradizionale, dualistico, monistico) e, di conseguenza, a tutti i relativi organi:
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Collegio Sindacale e Sindaco Unico;
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Consiglio di Sorveglianza;
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Comitato per il Controllo sulla Gestione.
Attenzione alle S.r.l. e S.a.p.a.: Sebbene la riforma modifichi la sezione dedicata alle S.p.A., l'immutato rinvio normativo dell'art. 2477, comma 4, c.c. estende automaticamente questi rigorosi doveri anche al sindaco unico o al collegio sindacale delle S.r.l., così come l'art. 2554 c.c. li estende alle S.a.p.a.. Resta escluso il mero revisore legale dei conti, le cui funzioni rimangono circoscritte alla certificazione del bilancio e alla regolarità contabile.
Il "Paradosso" del Testo Normativo: Dov'è Finita la Proporzionalità?
Dall'analisi critica del testo emerge una grave asimmetria normativa. Il nuovo art. 2381-bis, comma 4, c.c. (che disciplina gli obblighi degli organi delegati e del comitato esecutivo) nel riscrivere le regole sull'istituzione degli assetti ha perso il riferimento testuale alla "natura e dimensione dell'impresa".
Si tratta di una mancanza definibile come "dirompente". Imporre un monitoraggio dei rischi e una reportistica strutturata a una multinazionale è un atto dovuto; pretenderlo indistintamente da una media azienda rischia di tradursi in un adempimento burocratico insostenibile e ultra-oneroso.
La Soluzione Interpretativa: Una Lettura Sistematica
Come evidenziato dalla dottrina e dai primi commenti specialistici, questa lacuna letterale deve essere colmata attraverso una lettura congiunta e sistematica dell'ordinamento:
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Articolo di Riferimento |
Funzione nell'Alveo della Proporzionalità |
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Art. 2086, comma 2, c.c. |
Clausola generale e insuperabile che impone assetti proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. |
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Art. 2381-bis, co. 2, c.c. |
Obbliga il Consiglio a valutare gli assetti sulla base delle informazioni ricevute. |
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Norme di Comportamento CNDCEC (Norme 3.6 e 5.4) |
Decretano che la vigilanza sul sistema di controllo interno deve basarsi sul criterio di proporzionalità e sulla complessità aziendale. |
Non si può prescindere da un canone di equilibrio e ragionevolezza: l'organo di gestione deve declinare l'assetto e l'organo di controllo deve vigilare pretendendo protocolli che, seppur semplici e ridotti nelle realtà minori, siano concretamente idonei a intercettare i rischi aziendali.
Un Esempio Pratico dalla Giurisprudenza: Il Caso della S.r.l. Commerciale
Per comprendere come i giudici di merito applichino il concetto di "adeguatezza" in base alla dimensione, è utile richiamare una significativa pronuncia della Corte di Appello di Bologna (Terza Sezione Civile).
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Il Caso: Un socio di minoranza (titolare del 10% del capitale) richiedeva la revoca dell'Amministratore Unico di una S.r.l., deducendo, tra le varie contestazioni, una generica violazione dell'art. 2086 c.c. per carenza degli assetti organizzativi.
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L'Analisi dei Giudici: La Corte ha rigettato il reclamo analizzando la reale e specifica dimensione aziendale. La società in questione presentava:
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Un fatturato annuo compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro;
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Circa 10 dipendenti complessivi;
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Un'attività lineare (acquisto e rivendita di sementi);
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Un organigramma interno elementare ma definito, con contabilità gestita internamente e coadiuvata da un professionista esterno, oltre a bilanci sottoposti a revisione.
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Il Principio Espresso: I giudici hanno stabilito che l'assetto organizzativo, calato in quella specifica ed effettiva realtà aziendale, era pienamente strutturato e non presentava carenze idonee a produrre effetti negativi sul patrimonio sociale. La richiesta del socio è stata respinta poiché pretendeva l'applicazione di modelli organizzativi complessi, incongruenti rispetto alla natura modesta dell'attività.
Questo impianto argomentativo si riflette perfettamente sulla riforma del 2026: la predisposizione di check-list operative e presidi interni non deve essere una rigida duplicazione di schemi multinazionali, ma un vestito cucito su misura per l'impresa.
Conclusioni: Cosa Devono Fare Imprenditori e Sindaci Adesso?
L'entrata in vigore della Legge Capitali impone un cambio di passo immediato:
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Per gli Amministratori: È necessario mappare formalmente i flussi informativi e formalizzare le procedure interne di valutazione dei rischi, archiviando report periodici che dimostrino l'attivazione dei presidi.
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Per i Sindaci / Sindaci Unici: L'attività di vigilanza non può più limitarsi al mero controllo formale del bilancio o alla verifica del rispetto della legge strictu sensu. Diventa obbligatorio verbalizzare periodicamente l'analisi sul funzionamento del sistema di controllo interno e sulla gestione dei rischi, richiedendo formali relazioni agli organi delegati.
La sfida del mercato dei capitali e della stabilità aziendale si gioca sulla capacità di rendere la conformità normativa un'opportunità di efficienza, e non un mero costo burocratico.