Credito Bancario e Merito Creditizio: quattro Sentenze della Cassazione che Cambiano le Regole del Gioco

Introduzione: Giugno 2026, la Cassazione riscrive le regole della contestazione del credito bancario

Chi si trova a dover contestare un credito preteso dalla banca — nel contesto di un fallimento, di un concordato preventivo o di una procedura esecutiva — dispone oggi di strumenti giuridici più affinati e potenti di quanto si potesse immaginare soltanto qualche mese fa. Nell'arco di pochi mesi, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha depositato quattro decisioni che, lette insieme, delineano un quadro organico e aggiornato dei limiti entro cui il creditore bancario può far valere le proprie pretese.

 Questo articolo analizza in dettaglio le pronunce Cass. Sez. 1, n. 2011/2026 (30 gennaio 2026), n. 19262/2026, n. 19276/2026 e n. 19302/2026 (queste ultime tre depositate l'11 giugno 2026), tutte presiedute dal Cons. Terrusi. Le quattro sentenze toccano temi distinti ma strettamente connessi: la prova del contratto bancario al passivo del fallimento, la valutazione del merito creditizio con particolare riguardo ai carichi fiscali pendenti, i limiti della nullità del contratto per concessione abusiva di credito, e infine — aspetto di grande importanza pratica — il cosiddetto reato-contratto con la conseguente irripetibilità del credito bancario.

Che si tratti di un curatore fallimentare, di un'imprenditore in crisi, di un consulente legale o di un semplice debitore, le argomentazioni che emergono da queste pronunce possono incidere in modo decisivo sull'esito delle pretese creditizie bancarie.


Capitolo 1 — Cass. n. 2011/2026: Senza Data Certa il Contratto Bancario Non Vale contro il Fallimento

1.1 Il caso in sintesi

Con ordinanza del 30 gennaio 2026, la Prima Sezione Civile (Presidente Terrusi, Estensore D'Aquino) ha deciso un ricorso avente ad oggetto l'ammissione al passivo del fallimento di un credito di € 418.520,59 vantato da un cessionario del credito, derivante da un contratto di finanziamento stipulato il 22 giugno 2012. Il Tribunale di Foggia aveva rigettato la domanda di insinuazione, e la Cassazione ha confermato integralmente tale decisione.

 Il punto centrale del giudizio riguardava la mancanza di data certa della scrittura privata che documentava il contratto di finanziamento originario. Il cessionario aveva tentato di supplire a questo deficit probatorio attraverso altri elementi — comunicazioni bancarie, estratti conto, corrispondenza relativa all'erogazione — ma senza successo.

1.2 Il principio di diritto: forma scritta ad substantiam e data certa sono inseparabili

La Cassazione ha ribadito con forza il principio, già enunciato in Cass. n. 36602/2022 e n. 28777/2024, secondo cui:

«l'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale».

 Il ragionamento della Corte muove da due coordinate normative distinte ma convergenti:

 Prima coordinata — l'art. 117 TUB (Testo Unico Bancario): i contratti bancari (conti correnti, mutui, aperture di credito, finanziamenti) devono essere redatti per iscritto ad substantiam. La forma scritta non è quindi una semplice esigenza probatoria ma un requisito di validità del contratto stesso.

 Seconda coordinata — l'art. 2704 c.c.: la data di una scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi soltanto dalla data in cui si è verificato un fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della sottoscrizione (registrazione, morte di uno dei sottoscrittori, riproduzione in atto pubblico, ecc.). Il fallimento, in quanto stato di concorso che cristallizza la par condicio creditorum, è equiparato a un "terzo" ai fini dell'art. 2704 c.c.

 Ne consegue un principio di stretta consequenzialità: il documento contrattuale deve presentare data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale. In assenza di tale requisito, il creditore — sia esso la banca originaria o un cessionario del credito — non può far valere alcun diritto di credito nei confronti del fallimento, indipendentemente dalla prova per altri mezzi dell'avvenuta erogazione.

1.3 Perché non basta dimostrare che il denaro è stato erogato

Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda il tentativo del creditore di aggirare la mancanza di data certa attraverso la dimostrazione che il credito fosse effettivamente esistente e documentato da altri atti. La Corte è netta: la prova dell'erogazione, la presenza di estratti conto, le comunicazioni successive non suppliscono alla mancanza di data certa del contratto.

 La ratio di questa impostazione è di sistema: consentire l'ingresso al passivo di crediti fondati su contratti privi di data certa significherebbe esporre la massa dei creditori al rischio di crediti retrodatati o comunque non verificabili nella loro anteriorità rispetto al fallimento. L'ordinamento preferisce la certezza della regola alla flessibilità probatoria.

1.4 Come sfruttare questo principio nella contestazione del credito bancario

Per chi intende contestare l'insinuazione al passivo di un credito bancario — o comunque opporsi a pretese creditizie bancarie — la sentenza n. 2011/2026 suggerisce una linea difensiva precisa:

  1. Verificare sistematicamente la data certa del contratto: il contratto originale (apertura di conto corrente, contratto di mutuo, atto di affidamento) deve recare data certa ante dichiarazione di fallimento. Non è sufficiente che sia datato: occorre una data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
  2. Esaminare la catena delle cessioni: nel caso di crediti ceduti (come nella fattispecie della sentenza), occorre verificare non solo il contratto originario ma anche l'atto di cessione. Se anche un solo anello di questa catena è privo di data certa opponibile al fallimento, l'insinuazione è a rischio.
  3. Eccepire preventivamente: la mancanza di data certa va eccepita tempestivamente, nel giudizio di opposizione allo stato passivo o in sede di accertamento del passivo. Il giudice delegato e il tribunale fallimentare sono tenuti a esaminarla d'ufficio, ma l'eccezione esplicita rafforza la posizione processuale.
  4. Non accettare surrogati probatori: se il creditore produce estratti conto, comunicazioni bancarie, certificazioni interne, il difensore del fallimento (o del debitore) deve fermamente sostenere che nessuno di questi documenti equivale alla data certa del contratto.

Capitolo 2 — Cass. n. 19262/2026: La Banca Deve Controllare i Carichi Fiscali Pendenti

2.1 Il caso in sintesi

L'11 giugno 2026, con sentenza (pubblica udienza, forma più solenne rispetto all'ordinanza), la Prima Sezione Civile (Presidente Terrusi, Estensore Zuliani) ha deciso un caso di stato passivo fallimentare riguardante tre crediti per complessivi € 220.454,35: due mutui chirografari assistiti da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia (MCC) e il saldo di un conto corrente. La banca, avendo erogato i finanziamenti senza richiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti dell'Agenzia delle Entrate, si era trovata di fronte a un debitore che — nonostante bilanci apparentemente privi di anomalie macroscopiche — aveva un'esposizione tributaria occulta superiore a 3 milioni di euro: un'impresa già decotta al momento dell'erogazione.

 Il Tribunale di Napoli aveva ammesso il credito al passivo. La Cassazione ha cassato il decreto con rinvio, imponendo una valutazione più attenta del merito creditizio.

2.2 Il principio di diritto: la diligenza professionale del bonus argentarius

La sentenza n. 19262/2026 affronta il cuore dell'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte degli intermediari finanziari. La Corte riafferma che la banca, nella concessione del credito, è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. — lo standard del bonus argentarius, cioè del professionista accorto del settore bancario — e non alla semplice diligenza del buon padre di famiglia.

Il punto specifico su cui la sentenza interviene con decisione è il seguente: può la banca esimersi dal richiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti dell'Agenzia delle Entrate semplicemente perché i bilanci del debitore non mostrano anomalie evidenti?

La risposta della Corte è negativa, o quantomeno non categoricamente positiva:

Non è corretto affermare in termini assoluti che la consultazione del certificato dei carichi fiscali pendenti non sia mai necessaria se i bilanci non mostrano anomalie. Occorre valutazione caso per caso.

 In altre parole, la banca non può adottare una politica generalizzata di non-acquisizione del certificato dei carichi fiscali facendo leva sull'apparente regolarità bilancistica. Deve valutare il singolo caso nella sua specificità.

2.3 Il quadro normativo di riferimento

La pronuncia si inscrive in un sistema normativo articolato che già prima del 2026 imponeva alla banca una due diligence sostanziale sul merito creditizio del richiedente:

EBA Guidelines on loan origination and monitoring (29 maggio 2020): le Linee guida dell'Autorità Bancaria Europea richiedono espressamente agli intermediari finanziari di acquisire, nell'ambito della valutazione del merito creditizio, "evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali" (Allegato 2). Non si tratta di una mera raccomandazione: per le banche operanti nell'Unione Europea le EBA Guidelines hanno forza vincolante attraverso il meccanismo del comply or explain.

Circolare Banca d'Italia n. 285/2013: le disposizioni di vigilanza prudenziale italiane impongono agli intermediari processi strutturati di valutazione del merito creditizio che comprendono l'analisi della situazione patrimoniale, finanziaria e fiscale del richiedente.

Regolamento UE n. 651/2014, art. 21: per i finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche (come il Fondo Centrale di Garanzia), gli intermediari devono agire con la "diligenza di un gestore professionale", valutando autonomamente la meritevolezza creditizia dell'impresa beneficiaria, indipendentemente dalla presenza della garanzia statale.

Raccomandazione Banca d'Italia del 10 aprile 2020 (Covid-19): anche nel contesto dell'emergenza pandemica, che aveva accelerato l'erogazione dei finanziamenti con garanzia MCC (decreto Liquidità, D.L. 23/2020), Banca d'Italia aveva ribadito l'obbligo di un'analisi del merito creditizio "proporzionata ma reale".

2.4 Il problema dei "finanziamenti Covid" con garanzia MCC

La sentenza n. 19262/2026 acquista un significato particolarmente rilevante per le numerose contestazioni in corso relative ai finanziamenti erogati nel 2020-2021 con la garanzia statale al 90% del Fondo Centrale di Garanzia (c.d. "finanziamenti Covid" ex D.L. 23/2020). In quel periodo molte banche — rassicurate dalla copertura pubblica — avevano ridotto drasticamente i controlli sul merito creditizio, talvolta erogando liquidità a imprese già in stato di insolvenza.

La pronuncia della Cassazione chiarisce che la presenza della garanzia pubblica non esonera la banca dall'obbligo di diligenza professionale nella valutazione del merito creditizio. La garanzia MCC tutela la banca nei confronti dello Stato (Fondo), ma non la esenta da responsabilità nei confronti della procedura concorsuale del debitore insolvente.

2.5 Come sfruttare questo principio nella contestazione del credito bancario

Per chi contesta il credito bancario in sede fallimentare o in via autonoma, la sentenza n. 19262/2026 apre un fronte di contestazione particolarmente fruttuoso:

  1. Accertare quali documenti la banca ha acquisito: nell'ambito dell'opposizione allo stato passivo o del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è possibile richiedere l'esibizione in giudizio del fascicolo istruttorio della pratica di fido. Occorre verificare se la banca ha richiesto il certificato dei carichi fiscali pendenti.
  2. Produrre il certificato dei carichi fiscali pendenti: se alla data dell'erogazione il debitore aveva debiti tributari significativi non risultanti dai bilanci, è possibile dimostrare che una banca diligente li avrebbe scoperti — e che la mancata scoperta dipende dalla violazione del dovere di diligenza professionale.
  3. Invocare le EBA Guidelines e la Circolare n. 285/2013: si tratta di fonti normative di rango elevato che definiscono lo standard di diligenza professionale della banca. La loro violazione costituisce un inadempimento agli obblighi professionali.
  4. Chiedere il risarcimento del danno per aggravamento del dissesto: se la banca ha erogato credito a un'impresa già decotta, senza effettuare i controlli dovuti, la procedura concorsuale può avanzare una domanda risarcitoria per l'aggravamento del passivo conseguente all'erogazione.

Capitolo 3 — Cass. n. 19276/2026: La Concessione Abusiva di Credito Non Basta a Nullificare il Contratto

3.1 Il caso in sintesi

Con ordinanza dell'11 giugno 2026 (Presidente Terrusi, Estensore D'Aquino), la Prima Sezione ha esaminato un caso di straordinaria rilevanza pratica: il Tribunale di Como aveva dichiarato nullo per illiceità della causa un contratto di mutuo chirografario di € 802.006,13, stipulato il 29 luglio 2021 e assistito al 90% dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia. L'impresa finanziata era inattiva da 14 mesi e priva di qualunque dipendente al momento dell'erogazione: un caso da manuale di finanziamento a soggetto economicamente esausto.

 La Cassazione ha cassato il decreto del Tribunale di Como con rinvio, stabilendo un principio fondamentale che ridimensiona — ma non elimina — le possibilità di contestare la validità del contratto bancario per concessione abusiva di credito.

3.2 Il principio di diritto: la violazione delle regole di condotta non tocca la causa del contratto

Il Tribunale di Como aveva applicato la teoria della nullità del contratto per illiceità della causa, ritenendo che un finanziamento erogato a un'impresa già priva di qualunque prospettiva di sopravvivenza fosse intrinsecamente privo di causa lecita. La Cassazione ha corretto questa impostazione, pur senza ignorare la gravità della condotta bancaria.

Il ragionamento della Corte distingue con nettezza due piani:

  1. Piano genetico del contratto (struttura, causa, oggetto): qui si valuta se il contratto è ab initio valido o nullo.
  2. Piano funzionale/esecutivo del contratto (comportamento delle parti nell'esecuzione): qui si valuta se le parti hanno rispettato le regole di condotta che governano l'esecuzione del contratto.

La violazione delle norme di sana e prudente gestione bancaria — ivi inclusa la negligente o intenzionale erogazione di credito a soggetto insolvente — si situa sul piano funzionale, non su quello genetico. Pertanto, produce effetti sul terreno della responsabilità risarcitoria, non su quello della nullità contrattuale.

 In termini concreti:

 Se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestione bancaria, l'effetto è quello della responsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l'accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge.

3.3 Le due eccezioni: quando la nullità può essere dichiarata

La pronuncia n. 19276/2026 non chiude definitivamente la strada alla nullità del contratto bancario per concessione abusiva di credito. Identifica, al contrario, due ipotesi residuali in cui la nullità è configurabile:

Prima eccezione — Comportamento predatorio del creditore: quando la banca abbia agito in modo talmente distorto e abusivo da trasmodare in una condotta contraria al buon costume ai sensi dell'art. 2035 c.c. In tali casi estremi può operare la soluti retentio, con irripetibilità della somma versata. Si tratta tuttavia di un'ipotesi di difficile applicazione pratica, che richiede la prova di un'intenzionalità predatoria.

Seconda eccezione — Il "reato-contratto": quando la stipula del contratto di finanziamento integri di per sé la commissione di un reato che coinvolga entrambe le parti (banca e debitore). In questa ipotesi, il contratto è affetto da nullità virtuale ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa penale. La fattispecie di riferimento è la bancarotta semplice di cui agli artt. 217, n. 4, e 224, n. 2, l.fall., nella quale può rispondere anche la banca come extraneus per aver consapevolmente agevolato il debitore nel ritardare l'emersione della crisi.

3.4 Implicazioni pratiche: cosa cambia per chi contesta il credito bancario

La sentenza n. 19276/2026 ha un'implicazione importante sul piano della strategia difensiva: non è sufficiente dimostrare che la banca ha erogato credito a un'impresa insolvente. Questo fatto, di per sé, non produce la nullità del contratto e quindi non priva la banca del diritto di credito.

Tuttavia, la pronuncia non va letta come una sentenza "pro banca". Dice piuttosto che la contestazione deve essere articolata su basi giuridicamente corrette:

-        se si punta alla nullità, occorre dimostrare la sussistenza di un reato-contratto (bancarotta) o di una condotta predatoria contra bonos mores.

-        se si punta alla responsabilità risarcitoria, occorre quantificare il danno subito dalla massa dei creditori per effetto dell'aggravamento del dissesto causato dal finanziamento abusivo.

 Le due strade non sono alternative ma possono essere percorse in parallelo, con differenti oneri probatori e differenti conseguenze.


Capitolo 4 — Cass. n. 19302/2026: Il Reato-Contratto e l'Irripetibilità del Credito Bancario

4.1 Il caso in sintesi

Con ordinanza dell'11 giugno 2026 (Presidente Terrusi, Estensore Crolla), la Prima Sezione ha esaminato la contestazione di cinque contratti di finanziamento con garanzia MCC, per complessivi € 696.000, erogati nel periodo 2020-2022. La procedura fallimentare contestava l'ammissione del credito bancario al passivo, sostenendo che i finanziamenti fossero nulli in quanto erogati consapevolmente a impresa già insolvente, e chiedeva pertanto che la banca non potesse ripetere le somme erogate.

Il Tribunale di Napoli aveva ammesso il credito al passivo senza esaminare la questione della nullità e senza accertare incidentalmente la sussistenza di fattispecie di bancarotta. La Cassazione ha cassato con rinvio, imponendo al giudice del rinvio un esame approfondito sia del profilo penalistico sia dell'eccezione revocatoria.

4.2 Il principio di diritto: la nullità del reato-contratto e la soluti retentio

La sentenza n. 19302/2026 costituisce il completamento e l'approfondimento del principio enunciato dalla n. 19276/2026. Se quest'ultima aveva individuato nel reato-contratto una delle due eccezioni alla regola della non-nullità del contratto per concessione abusiva di credito, la n. 19302/2026 ne definisce con precisione i contorni applicativi.

La Corte richiama espressamente Cass. n. 3174/2026 (pronunciata pochi mesi prima), secondo cui:

la concessione di credito da parte della banca ad impresa già insolvente e priva di ragionevoli prospettive di risanamento, quando sia consapevolmente preordinata a ritardare l'emersione della crisi e ad incrementare l'esposizione debitoria in danno della massa, integra un reato-contratto nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.; in tal caso l'erogazione del finanziamento, costituendo prestazione contraria al buon costume, comporta, ai sensi dell'art. 2035 c.c., la soluti retentio e l'irripetibilità del credito della banca nei confronti della procedura concorsuale.

 Questo passaggio merita di essere scomposto nei suoi elementi costitutivi:

 Elemento oggettivo — impresa già insolvente e priva di prospettive di risanamento: non basta che l'impresa versasse in difficoltà finanziarie; occorre che fosse già in stato di insolvenza irreversibile, tale che nessun operatore professionale avrebbe ragionevolmente ritenuto sussistenti prospettive di recupero.

 Elemento soggettivo — consapevolezza della banca: la banca deve aver erogato il credito pur sapendo (o dovendo sapere secondo lo standard di diligenza professionale) dello stato di insolvenza del debitore. La consapevolezza può essere provata anche in via indiziaria, attraverso la documentazione istruttoria della pratica di fido.

 Finalità — ritardare l'emersione della crisi: il finanziamento deve essere stato concepito — anche solo funzionalmente — come strumento per procrastinare il fallimento, consentendo all'impresa di continuare ad accumulare debiti nei confronti della massa.

 Conseguenza — nullità virtuale ex art. 1418 c.c.: quando ricorrono questi presupposti, il contratto di finanziamento è nullo non già per vizio della causa (come erroneamente aveva ritenuto il Tribunale di Como nella vicenda n. 19276/2026) ma per contrarietà a norma imperativa penale.

 Conseguenza ulteriore — soluti retentio ex art. 2035 c.c.: poiché la prestazione bancaria (erogazione del denaro) è contraria al buon costume, si applica la soluti retentio: la banca non può richiedere la restituzione di quanto ha versato. In termini pratici, il credito bancario è irripetibile nei confronti del fallimento.

4.3 Il profilo penalistico: la bancarotta semplice come presupposto

La fattispecie penale rilevante ai fini del reato-contratto è, nella costruzione della Cassazione, quella della bancarotta semplice di cui all'art. 217, n. 4, l.fall. (per l'imprenditore individuale) o all'art. 224, n. 2, l.fall. (per gli amministratori di società). Tali norme sanzionano penalmente chi, consapevole dello stato di insolvenza, ha aggravato la situazione economica ricorrendo a ulteriori indebitamenti.

La banca può rispondere come extraneus al reato di bancarotta ove abbia consapevolmente concorso nell'operazione, o — nella diversa costruzione della fattispecie — può integrare autonomamente il reato di cui all'art. 218 l.fall. (ricorso abusivo al credito) qualora abbia sollecitato o comunque favorito il ricorso al credito da parte dell'impresa già insolvente.

L'accertamento incidentale dei profili penalistici è richiesto dal giudice civile non ai fini sanzionatori (che restano di competenza del giudice penale) ma esclusivamente per valutare se la fattispecie contrattuale integra o meno il paradigma del reato-contratto ai fini della nullità ex art. 1418 c.c.

 Il Tribunale di Napoli era stato cassato proprio perché aveva ammesso il credito al passivo senza effettuare questo accertamento incidentale, nonostante la procedura fallimentare avesse eccepito espressamente la sussistenza della fattispecie di bancarotta.

4.4 Come sfruttare questo principio nella contestazione del credito bancario

La sentenza n. 19302/2026 offre alla curatela fallimentare (e, più in generale, a chi contesta il credito bancario) uno strumento di eccezionale potenza, a condizione che ne vengano rispettati i presupposti:

  1.  Raccogliere la prova dello stato di insolvenza "ante erogazione": occorre dimostrare che l'impresa era già insolvente al momento dell'erogazione, non che sia successivamente diventata tale. Gli elementi rilevanti sono: bilanci in perdita, esposizioni fiscali non dichiarate, segnalazioni in Centrale Rischi, protesti, pignoramenti già pendenti, circolare di moratoria già in atto.
  2. Dimostrare la consapevolezza della banca: la pratica di fido è il documento chiave. Se la banca ha erogato il credito in presenza di segnali chiari di insolvenza che avrebbe dovuto rilevare in sede di istruttoria (es. carichi fiscali pendenti non richiesti), la sua consapevolezza può essere argomentata anche per omissione dolosa nell'acquisire informazioni.
  3. Formulare l'eccezione di nullità in modo esplicito: nell'opposizione allo stato passivo o nelle memorie difensive, occorre articolare espressamente l'eccezione di nullità virtuale ex art. 1418 c.c. per reato-contratto, indicando le specifiche fattispecie penali rilevanti (artt. 217 n. 4 e 218 l.fall.) e chiedendo al giudice civile l'accertamento incidentale.
  4. Cumulare con la domanda revocatoria: la sentenza n. 19302/2026 ha cassato anche per l'omessa pronuncia sull'eccezione revocatoria ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. Le due linee di attacco — nullità e revocatoria — non sono alternative ma cumulabili.
  5. Invocare la soluti retentio: se la nullità viene accertata, la conseguenza è che la banca non può ripetere il credito nemmeno come prestito infruttifero. Il passivo fallimentare viene alleggerito dell'intero importo erogato, a vantaggio di tutti i creditori concorrenti.

Capitolo 5 — Sintesi Operativa: Come Contestare il Credito Bancario nel 2026

5.1 Un sistema coerente, non quattro sentenze isolate

Le quattro pronunce analizzate non sono decisioni episodiche. Tutte e quattro appartengono alla Prima Sezione Civile, tutte e quattro sono firmate (come Presidente) dal Cons. Terrusi. Formano, insieme a Cass. n. 3174/2026 (ivi richiamata), un corpus giurisprudenziale unitario che può essere schematizzato attorno a tre questioni fondamentali:

 Questione 1 — Il contratto esiste e ha data certa? (Cass. n. 2011/2026 — art. 117 TUB + art. 2704 c.c.) Se la risposta è no, il creditore non può insinuarsi al passivo. Stop.

 Questione 2 — La banca ha rispettato l'obbligo di valutazione del merito creditizio? (Cass. n. 19262/2026 — art. 1176 c.c. + EBA Guidelines + Circ. BdI 285/2013) Se la risposta è no, la banca è responsabile per i danni cagionati all'impresa e alla massa dei creditori dall'aggravamento del dissesto.

 Questione 3 — La concessione del credito integra un reato-contratto? (Cass. n. 19276/2026 + n. 19302/2026 — artt. 217 n.4 e 218 l.fall. + artt. 1418 e 2035 c.c.) Se la risposta è sì, il contratto è nullo e il credito della banca è irripetibile (soluti retentio).

5.2 Schema decisionale per il professionista

La tabella seguente sintetizza il percorso logico da seguire nella contestazione del credito bancario alla luce del diritto vivente del 2026:

Fase

Domanda da porre

Norma/sentenza

Effetto se risposta affermativa

1

Il contratto ha data certa ante fallimento?

Art. 2704 c.c. — Cass. n. 2011/2026

NO data certa = NO ammissione al passivo

2

La banca ha acquisito il cert. carichi fiscali?

Art. 1176 c.c. — Cass. n. 19262/2026

Violazione = responsabilità risarcitoria

3

La banca ha seguito le EBA Guidelines?

EBA Guidelines 29.5.2020

Violazione = inadempimento professionale

4

L'impresa era già insolvente all'erogazione?

Art. 217 n.4 l.fall. — Cass. n. 19276/2026

Presupposto del reato-contratto

5

La banca era consapevole dell'insolvenza?

Art. 218 l.fall. — Cass. n. 19302/2026

Reato-contratto = nullità + soluti retentio

5.3 I casi di maggiore esposizione: i "finanziamenti Covid" con garanzia MCC

Le sentenze del giugno 2026 trovano applicazione privilegiata — non esclusiva, ma prioritaria — nelle contestazioni relative ai finanziamenti erogati nel 2020-2022 con la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi del D.L. 23/2020 (decreto Liquidità). Migliaia di imprese hanno ricevuto in quel periodo finanziamenti con garanzia pubblica al 90% senza un'istruttoria adeguata; molte di esse sono poi fallite nel 2022-2024.

 In questi casi, i curatori fallimentari dispongono oggi di una piattaforma giuridica robusta per:

 -        Contestare l'ammissione al passivo dei crediti bancari sui finanziamenti MCC;

-        Agire in responsabilità contro le banche per l'aggravamento del dissesto;

-        In caso di sussistenza dei presupposti del reato-contratto, eccepire la nullità e far dichiarare irripetibili le somme erogate.

5.4 Avvertenze: cosa queste sentenze non fanno

È importante, nel tracciare il quadro dei nuovi strumenti difensivi, evitare eccessi di ottimismo. Le quattro sentenze non:

 -        Non stabiliscono una presunzione di responsabilità bancaria: la violazione del merito creditizio deve essere provata caso per caso, con onere a carico di chi la eccepisce (di norma la curatela).

-        Non rendono automaticamente nullo qualunque contratto bancario: il reato-contratto richiede elementi specifici (insolvenza conclamata, consapevolezza della banca, finalità di ritardare l'emersione della crisi) che devono essere dimostrati anche solo in via indiziaria.

-        Non eliminano la necessità di un accertamento incidentale penalistico: il giudice civile deve effettuare un esame delle fattispecie di bancarotta, che richiede tempi e risorse istruttorie adeguate.

-        Non si applicano ai contratti in bonis: il quadro normativo delineato opera principalmente — anche se non esclusivamente — nell'ambito delle procedure concorsuali.

5.5 Il consiglio operativo finale

La strategia ottimale per contestare il credito bancario nel 2026 è una strategia plurale e per livelli: si inizia con la verifica formale (data certa del contratto), si passa al controllo del merito creditizio (istruttoria, certificato AdE, EBA Guidelines), e si arriva — quando i fatti lo consentono — all'eccezione di nullità per reato-contratto. Le diverse argomentazioni si rafforzano reciprocamente e aumentano la pressione negoziale sul creditore bancario, aprendo spesso la strada a soluzioni transattive vantaggiose.