Il Compenso dell'Advisor nella Crisi d'Impresa

1. Il tema comune: cinque sentenze, un unico disegno

Tra gennaio e marzo 2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha reso, in un arco temporale volutamente ravvicinato, cinque pronunce che compongono un quadro sistematico sul trattamento del credito del professionista — advisor legale o commercialista — che assiste il debitore nell'accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Non è un caso isolato di giurisprudenza “a pioggia”: la sequenza temporale e la coerenza dei principi affermati segnalano una scelta deliberata della Sezione di mettere ordine su un tema che, complice la stratificazione normativa tra legge fallimentare e Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), aveva prodotto incertezze applicative rilevanti per la prassi professionale.

Le direttrici sono due, e vanno tenute nettamente distinte. Sul piano del rango del credito, la Corte ribadisce la natura eccezionale e di stretta interpretazione della prededuzione, subordinandola alla concreta consecuzione funzionale tra la procedura assistita e il successivo fallimento e, nel vigore del Codice della crisi, alla tassatività delle ipotesi tipizzate. Sul piano dell'an del credito, la Corte precisa i confini della diligenza professionale esigibile e il riparto dell'onere della prova a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal curatore: l'advisor — tanto l'avvocato quanto il commercialista — risponde secondo il paradigma della responsabilità contrattuale qualificata ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c.

Perché conviene leggerle insieme

Le due direttrici si intersecano nella pratica: un credito che supera il vaglio della prededucibilità può comunque essere ridotto, escluso dal concorso o subordinato all'esito della verifica di inadempimento. Chi tratta l'accesso alle procedure di regolazione della crisi come advisor deve presidiare entrambi i fronti, non uno soltanto.

2. La prededuzione del credito del professionista: presupposti e limiti

2.1 Consecuzione, funzionalità e apertura della procedura (Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026, dep. 24 marzo 2026, n. 7005/2026, Est. Vella)

In continuità con l'indirizzo delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 42093/2021), la Corte ribadisce che il credito del professionista incaricato per l'accesso alla procedura concordataria è prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento solo se la prestazione — anteriore o posteriore alla domanda ex art. 161 l. fall. — sia stata funzionale, secondo un giudizio ex ante rimesso al giudice del merito, alla finalità della procedura minore, e sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l. fall. Ne discende un corollario operativo netto: la mera unicità della crisi d'impresa non basta a fondare la prededuzione. Occorre una relazione di stretta consecutività e continuità funzionale tra le procedure interessate.

Nella specie, l'incarico di due diligence era stato svolto ai fini di una domanda proposta a un tribunale rivelatosi incompetente; la successiva ed autonoma domanda, sfociata poi nel fallimento, si era fondata su una nuova due diligence. La sequenza «tribunale incompetente – tribunale competente – fallimento» non integra un procedimento concordatario unitario ai fini della prededuzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (conf. Cass. n. 17962/2024 e n. 6059/2025).

Nota operativa

Quando una domanda viene riproposta davanti a un giudice diverso — per incompetenza, rinuncia o mutamento di strategia — l'advisor non può dare per acquisita la prededuzione delle prestazioni rese nella fase antecedente. Va verificata, caso per caso, l'effettiva continuità funzionale con la procedura che si aprirà per ultima.

2.2 Tassatività ed eccezionalità nel Codice della Crisi: il concordato semplificato (Cass. civ., Sez. I, sent. 18 dicembre 2025, dep. 8 febbraio 2026, n. 2779/2026, Est. Crolla)

Con riferimento all'art. 6 CCII, nella versione anteriore alla novella del D.Lgs. 136/2024, la Corte esclude che possa attribuirsi la prededuzione ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII. L'art. 6 CCII perimetra infatti la prededuzione fondata sulla funzionalità alle sole due categorie — crediti sorti in funzione degli accordi di ristrutturazione e della domanda di concordato preventivo — con esclusione di ogni ipotesi non tipizzata. Le norme sulla prededuzione hanno carattere eccezionale e tassativo, in quanto derogano alla responsabilità patrimoniale generica e al par condicio creditorum, e non sono suscettibili di estensione analogica.

La Corte precisa che la scelta legislativa non è frutto di dimenticanza, ma di consapevole attuazione del criterio direttivo di contenimento delle ipotesi di prededuzione (art. 2, comma 1, lett. l, della legge delega n. 155/2017), avendo il legislatore eliminato il binomio «occasionalità-funzionalità» dell'art. 111 l. fall. Di qui il principio: «non può essere riconosciuta la prededuzione al credito vantato dal professionista per l'attività di assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, non rientrando tale fattispecie nelle ipotesi tipiche e tassative di prededuzione previste dall'art. 6 Codice della Crisi». Infondata anche la questione di legittimità costituzionale (artt. 3, 24 e 111 Cost.), trattandosi di trattamento differenziato non irragionevole, giustificato dall'autonomia del concordato semplificato quale epilogo di un tentativo non scontato di composizione negoziata.

3. Diligenza qualificata dell'advisor ed eccezione di inadempimento

3.1 Il riparto dell'onere della prova a fronte dell'eccezione del curatore (Cass. civ., Sez. I, ordd. 15 gennaio 2026, dep. 6 febbraio 2026, nn. 2664/2026 e 2665/2026, Est. D'Orazio)

Con giurisprudenza ormai assestata, la Corte conferma che il curatore (oggi liquidatore giudiziale) è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito professionale, l'eccezione di inadempimento secondo i canoni della responsabilità contrattuale, con il solo onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (cioè negligente) esecuzione della prestazione o l'incompleto adempimento. Grava per converso sul professionista — al di fuori di un'obbligazione di risultato, che non equivale al successo pieno della procedura — l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento, per come rispondenza al modello professionale e deontologico esigibile in concreto, ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura (Cass. nn. 6382/2025; n. 18020/2025; n. 35554/2023; Cass. S.U. n. 13533/2001).

Detto onere postula la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, che ne comporta anche l'indicazione dei crediti risarcitori conoscibili o conoscibili derivanti da azioni di responsabilità per mala gestio (Cass. n. 36319/2022). Il credito può essere conseguentemente escluso dal concorso, o dalla prededuzione, ove si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte.

Sentenza

Principio

Effetto pratico

n. 2664/2026

Avvocato-advisor: cassato il decreto che riteneva le anomalie contabili estranee alla competenza del legale.

Falsa applicazione dell'art. 1176, c. 2, c.c.: il legale deve munirsi delle competenze necessarie ex art. 2236 c.c., anche su questioni economico-contabili.

n. 2665/2026

Commercialista-advisor: l'acquisizione asettica e acritica dei dati comunicati dalla società integra inadempimento.

Ricorso inammissibile: sotto le spoglie della violazione di legge si chiedeva una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053/2014).

3.2 La diligenza esigibile: competenze contabili e fiscali dell'avvocato e del commercialista

Le due pronunce gemelle, rese sulla medesima procedura, affermano un principio simmetrico per l'advisor legale e per quello contabile. Nell'ambito delle prestazioni rese per la redazione della domanda, del piano e della proposta di concordato, sussiste la responsabilità del professionista nel fornire dati aziendali corretti, da sottoporre poi all'attestazione di veridicità e fattibilità ex art. 161, comma 3, l. fall. Per l'avvocato, non è più sostenibile la tesi secondo cui il legale possa disinteressarsi delle questioni economico-contabili per difetto di specializzazione: deve munirsi delle competenze necessarie e adeguate all'opera, specie a fronte di questioni di particolare complessità ex art. 2236 c.c., naturalmente insite in una procedura concorsuale. Per il commercialista, l'acquisizione dei dati non può risolversi in una mera trascrizione: integra inadempimento rispetto al dovere di concorrere all'informazione veritiera dei creditori. In entrambi i casi la prestazione va valutata in base alla fattispecie concreta in cui l'advisor opera, e non in astratto.

4. Il dovere di consiglio, informazione e verifica di praticabilità (Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2026, dep. 30 gennaio 2026, n. 2043/2026, Est. Zuliani)

Nel vigore del Codice della crisi, il professionista incaricato dell'assistenza «giudiziale e stragiudiziale» alla ristrutturazione del debito non può considerare il proprio compito limitato alla presentazione di un ricorso corredato dei documenti di legge: deve consigliare il cliente sulle scelte concretamente ed utilmente esperibili, acquisire da lui le informazioni necessarie e informarlo dei doveri gravanti sull'imprenditore in crisi (artt. 3 e 4 CCII) e del rischio di responsabilità, anche penale (art. 323 CCII), connesso al ritardo ingiustificato nell'apertura della liquidazione giudiziale. In difetto, l'obbligazione contrattuale non può dirsi esattamente adempiuta.

Nel caso deciso, la circostanza che l'imprenditore si fosse rivolto ai legali solo in reazione a un'istanza di liquidazione giudiziale del pubblico ministero avrebbe dovuto, a maggior ragione, indurre alla verifica immediata dell'effettiva praticabilità di una soluzione alternativa, a fronte del dovere di attivarsi senza indugio ex art. 2086, comma 2, c.c. La presentazione di una domanda prenotativa, pur astrattamente consentita, è sindacabile in concreto sotto il profilo della corrispondenza all'esatto adempimento; il ricorso è stato rigettato.

Il punto che sposta la responsabilità

Non basta agire nei termini di legge: il dovere di consiglio impone una valutazione preventiva di fattibilità, tanto più stringente quanto più l'incarico origina in una fase già patologica (istanza del PM, ritardo accumulato). Una domanda prenotativa presentata senza questa verifica espone l'advisor, non lo protegge.

5. Rilievo pratico

5.1 Per i professionisti e gli advisor (legali e contabili)

      Il compenso maturato per l'assistenza all'accesso a una procedura di regolazione della crisi non gode automaticamente della prededuzione: occorre l'effettiva apertura della procedura successiva e la stretta consecuzione funzionale con l'eventuale fallimento (n. 7005/2026).

      Nel concordato semplificato la prededuzione è, allo stato della disciplina esaminata, in radice esclusa (n. 2779/2026): va comunicato al cliente ex ante, in sede di conferimento dell'incarico e di pattuizione del compenso.

      Sul piano dell'adempimento, l'advisor deve poter documentare di aver operato con diligenza qualificata: verificando e rappresentando in modo completo e veritiero i dati aziendali, segnalando anomalie e criticità, consigliando sulle alternative concretamente praticabili.

      A fronte dell'eccezione del curatore, è sull'advisor che grava l'onere di provare l'esattezza della prestazione o l'incidenza di fattori esogeni: la difesa non può essere costruita a posteriori, ma va preparata con la tracciabilità del lavoro svolto sin dall'inizio dell'incarico.

      La ripartizione delle competenze tra più professionisti (legale e commercialista) non vale a delimitare la responsabilità del singolo entro «compartimenti stagni»: ciascuno risponde anche di ciò che, per la natura dell'incarico, avrebbe dovuto rilevare.

5.2 Per i curatori e gli organi delle procedure

      Ai fini della contestazione del credito professionale è sufficiente allegare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta o incompleta esecuzione della prestazione, per poi far valere l'eccezione di inadempimento: l'onere probatorio dell'esatto adempimento si sposta sul professionista.

      La verifica va condotta in concreto, enucleando specifici profili di inadempimento — dati contabili, note di credito, pagamenti anomali, trattamento fiscale — e non in astratto.

5.3 Per i giudici di merito

      La prededuzione va riconosciuta secondo un giudizio ex ante di funzionalità e nel rispetto della tassatività delle ipotesi tipizzate dal Codice della crisi, senza estensioni analogiche.

      La diligenza dell'advisor va apprezzata alla stregua dell'art. 1176, comma 2, c.c. in relazione alla fattispecie concreta, senza escludere a priori dal perimetro dell'incarico del legale le questioni contabili e fiscali «naturalmente» attratte nell'orbita della procedura concorsuale.

6. Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

Le cinque decisioni si saldano attorno al principio-cardine delle Sezioni Unite in tema di prededuzione funzionale (Cass. S.U. n. 42093/2021), espressamente richiamato sia in ordine ai presupposti della consecuzione (n. 7005/2026) sia nella ricostruzione del sistema anteriore alla riforma del Codice della crisi (n. 2779/2026). Sul versante dell'eccezione di inadempimento e del riparto dell'onere della prova, il filone è quello di Cass. n. 6382/2025, n. 18020/2025, n. 17002/2024, n. 35554/2023 e n. 35489/2023, nonché Cass. S.U. n. 13533/2001, con il completamento di Cass. n. 36319/2022 quanto al contenuto della rappresentazione patrimoniale dovuta.

Ne emerge un indirizzo coerente: la posizione dell'advisor — avvocato o commercialista — è ricondotta a un unico paradigma di responsabilità professionale qualificata, mentre il rango prededucibile del suo credito è mantenuto entro confini rigorosi, in linea con la scelta di contenimento dei costi delle procedure sottesa alla legge delega n. 155/2017 e al Codice della crisi. L'impianto, elaborato in parte con riferimento alla legge fallimentare (nn. 7005, 2664 e 2665/2026) e in parte già nel vigore del CCII (nn. 2779 e 2043/2026), conserva sostanziale continuità sistematica tra i due regimi.

7. Checklist operativa per l'advisor

      Prima dell'incarico: verificare in concreto la praticabilità della soluzione, informare il cliente sui doveri ex artt. 3-4 CCII e sui profili di responsabilità connessi al ritardo.

      Durante l'incarico: acquisire e verificare criticamente i dati aziendali, non limitarsi a trascriverli; documentare le verifiche svolte e le anomalie segnalate.

      Sulla prededuzione: non darla per acquisita in caso di riproposizione della domanda davanti a giudice diverso o di concordato semplificato; informarne il cliente in sede di pattuizione del compenso.

      In caso di eccezione del curatore: predisporre da subito la prova dell'esattezza della prestazione o dei fattori esogeni, non affidarsi alla sola difesa in giudizio.

      Nel rapporto tra co-advisor (legale e commercialista): definire per iscritto le rispettive aree di competenza, senza illudersi che questo escluda la responsabilità per ciò che, per natura dell'incarico, andava comunque rilevato.

 

 

Bibliografia e fonti

      Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026 (dep. 24 marzo 2026), n. 7005/2026, Est. Vella.

      Cass. civ., Sez. I, sent. 18 dicembre 2025 (dep. 8 febbraio 2026), n. 2779/2026, Est. Crolla.

      Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2026 (dep. 30 gennaio 2026), n. 2043/2026, Est. Zuliani.

      Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2026 (dep. 6 febbraio 2026), n. 2664/2026, Est. D'Orazio.

      Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2026 (dep. 6 febbraio 2026), n. 2665/2026, Est. D'Orazio.

      Cass. civ., S.U., n. 42093/2021 (prededuzione funzionale).

      Cass. civ., S.U., n. 13533/2001 (onere della prova nell'inadempimento contrattuale).

      Cass. civ., S.U., n. 8053/2014 (limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione).

      Cass. n. 17962/2024; n. 6059/2025; n. 6382/2025; n. 18020/2025; n. 35554/2023; n. 35489/2023; n. 17002/2024; n. 36319/2022 (richiamate nelle pronunce esaminate).

      D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (artt. 2, 3, 4, 6, 25-sexies, 323).

      R.D. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare (artt. 111, 161).

      Fonte redazionale: «Il Compenso dell'Advisor e del Professionista nelle procedure di regolazione della crisi: Prededuzione, Diligenza Qualificata ed Eccezione di Inadempimento», I Quaderni del Comitato Scientifico Presidium Debitores – Lex Crisis, Osservatorio Giurisprudenziale, Nota di Approfondimento n. 19-20 del 27-30 luglio 2026.