Il nuovo art. 2396-quinquies c.c.: la Riforma della Responsabilità dei Sindaci e la Sfida del Controllo Interno nelle PMI

L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2026 (noto come Legge Capitali), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2026 ed entrato formalmente in vigore il 29 aprile 2026, ha introdotto una vera e propria rivoluzione copernicana nel diritto societario italiano. L'obiettivo dichiarato dal legislatore è chiaro: accrescere l'attrattività dei mercati finanziari italiani e rendere la corporate governance delle nostre società per azioni più riconoscibile e trasparente agli occhi degli investitori esteri.

Tuttavia, sotto la superficie delle dichiarazioni d'intenti si cela un inasprimento interpretativo e operativo dei doveri di controllo che sta sollevando non poca apprensione tra gli addetti ai lavori e le strutture societarie meno complesse.

La Sostituzione dell'Articolo 2403 c.c. e il Nuovo Perimetro di Vigilanza

Il fulcro della riforma, per quanto concerne l'organo di controllo, risiede nell'articolo 9 della Legge Capitali, il quale introduce l'art. 2396-quinquies c.c. in totale sostituzione del previgente art. 2403 c.c..

Mentre il vecchio impianto normativo focalizzava la vigilanza del Collegio Sindacale sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, la nuova formulazione estende espressamente questo dovere:

 

“L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei primi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni.”

Chi è formalmente coinvolto?

Le novità del nuovo art. 2396-quinquies c.c. si applicano trasversalmente a tutti i sistemi di governance (tradizionale, dualistico, monistico) e, di conseguenza, a tutti i relativi organi:

  • Collegio Sindacale e Sindaco Unico;

  • Consiglio di Sorveglianza;

  • Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Attenzione alle S.r.l. e S.a.p.a.: Sebbene la riforma modifichi la sezione dedicata alle S.p.A., l'immutato rinvio normativo dell'art. 2477, comma 4, c.c. estende automaticamente questi rigorosi doveri anche al sindaco unico o al collegio sindacale delle S.r.l., così come l'art. 2554 c.c. li estende alle S.a.p.a.. Resta escluso il mero revisore legale dei conti, le cui funzioni rimangono circoscritte alla certificazione del bilancio e alla regolarità contabile.

Il "Paradosso" del Testo Normativo: Dov'è Finita la Proporzionalità?

Dall'analisi critica del testo emerge una grave asimmetria normativa. Il nuovo art. 2381-bis, comma 4, c.c. (che disciplina gli obblighi degli organi delegati e del comitato esecutivo) nel riscrivere le regole sull'istituzione degli assetti ha perso il riferimento testuale alla "natura e dimensione dell'impresa".

Si tratta di una mancanza definibile come "dirompente". Imporre un monitoraggio dei rischi e una reportistica strutturata a una multinazionale è un atto dovuto; pretenderlo indistintamente da una media azienda rischia di tradursi in un adempimento burocratico insostenibile e ultra-oneroso.

La Soluzione Interpretativa: Una Lettura Sistematica

Come evidenziato dalla dottrina e dai primi commenti specialistici, questa lacuna letterale deve essere colmata attraverso una lettura congiunta e sistematica dell'ordinamento:

Articolo di Riferimento

Funzione nell'Alveo della Proporzionalità

Art. 2086, comma 2, c.c.

Clausola generale e insuperabile che impone assetti proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Art. 2381-bis, co. 2, c.c.

Obbliga il Consiglio a valutare gli assetti sulla base delle informazioni ricevute.

Norme di Comportamento CNDCEC (Norme 3.6 e 5.4)

Decretano che la vigilanza sul sistema di controllo interno deve basarsi sul criterio di proporzionalità e sulla complessità aziendale.

Non si può prescindere da un canone di equilibrio e ragionevolezza: l'organo di gestione deve declinare l'assetto e l'organo di controllo deve vigilare pretendendo protocolli che, seppur semplici e ridotti nelle realtà minori, siano concretamente idonei a intercettare i rischi aziendali.

Un Esempio Pratico dalla Giurisprudenza: Il Caso della S.r.l. Commerciale

Per comprendere come i giudici di merito applichino il concetto di "adeguatezza" in base alla dimensione, è utile richiamare una significativa pronuncia della Corte di Appello di Bologna (Terza Sezione Civile).

  • Il Caso: Un socio di minoranza (titolare del 10% del capitale) richiedeva la revoca dell'Amministratore Unico di una S.r.l., deducendo, tra le varie contestazioni, una generica violazione dell'art. 2086 c.c. per carenza degli assetti organizzativi.

  • L'Analisi dei Giudici: La Corte ha rigettato il reclamo analizzando la reale e specifica dimensione aziendale. La società in questione presentava:

  • Un fatturato annuo compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro;

  • Circa 10 dipendenti complessivi;

  • Un'attività lineare (acquisto e rivendita di sementi);

  • Un organigramma interno elementare ma definito, con contabilità gestita internamente e coadiuvata da un professionista esterno, oltre a bilanci sottoposti a revisione.

  • Il Principio Espresso: I giudici hanno stabilito che l'assetto organizzativo, calato in quella specifica ed effettiva realtà aziendale, era pienamente strutturato e non presentava carenze idonee a produrre effetti negativi sul patrimonio sociale. La richiesta del socio è stata respinta poiché pretendeva l'applicazione di modelli organizzativi complessi, incongruenti rispetto alla natura modesta dell'attività.

Questo impianto argomentativo si riflette perfettamente sulla riforma del 2026: la predisposizione di check-list operative e presidi interni non deve essere una rigida duplicazione di schemi multinazionali, ma un vestito cucito su misura per l'impresa.

Conclusioni: Cosa Devono Fare Imprenditori e Sindaci Adesso?

L'entrata in vigore della Legge Capitali impone un cambio di passo immediato:

  1. Per gli Amministratori: È necessario mappare formalmente i flussi informativi e formalizzare le procedure interne di valutazione dei rischi, archiviando report periodici che dimostrino l'attivazione dei presidi.

  2. Per i Sindaci / Sindaci Unici: L'attività di vigilanza non può più limitarsi al mero controllo formale del bilancio o alla verifica del rispetto della legge strictu sensu. Diventa obbligatorio verbalizzare periodicamente l'analisi sul funzionamento del sistema di controllo interno e sulla gestione dei rischi, richiedendo formali relazioni agli organi delegati.

La sfida del mercato dei capitali e della stabilità aziendale si gioca sulla capacità di rendere la conformità normativa un'opportunità di efficienza, e non un mero costo burocratico.

Domande frequenti

Il D.Lgs. 47/2026 amplia e specifica gli obblighi di vigilanza del collegio sindacale sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. I sindaci devono ora effettuare una valutazione sostanziale e non solo formale dei sistemi di controllo interno, segnalare tempestivamente le carenze agli amministratori e, nei casi più gravi, all'autorità giudiziaria o alle autorità di vigilanza. In caso di omissione, la responsabilità civile e penale risulta significativamente ampliata rispetto alla disciplina previgente.
Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono l'insieme di strutture, procedure e sistemi di controllo interno che permettono all'impresa di rilevare tempestivamente segnali di crisi, garantire l'affidabilità delle informazioni finanziarie, assicurare la conformità normativa e monitorare la continuità aziendale. Con la Riforma del Mercato dei Capitali (D.Lgs. 47/2026), la verifica di questi assetti diventa un obbligo rafforzato per il collegio sindacale.
Il D.Lgs. 47/2026 introduce requisiti di indipendenza più stringenti per il revisore legale, con incompatibilità ampliate per i servizi non di revisione, obblighi di rotation più frequenti e maggiori obblighi di disclosure. Viene inoltre rafforzato il coordinamento obbligatorio tra revisore e collegio sindacale, con incontri periodici e scambio strutturato di informazioni finalizzato a costruire un sistema di controllo integrato ed efficace.
Sì. Specifiche condotte omissive del collegio sindacale possono integrare fattispecie penali, in particolare nei procedimenti concorsuali. La mancata o tardiva segnalazione della crisi aziendale, quando riconducibile a un'omessa vigilanza sugli adeguati assetti, può assumere rilevanza penale. La riforma abbassa la soglia dell'omissione rilevante ai fini della responsabilità, rendendo ancora più importante un approccio proattivo da parte dei sindaci.
Le disposizioni del D.Lgs. 47/2026 si applicano in primo luogo alle società quotate e alle società di interesse pubblico. Tuttavia, con alcune differenziazioni in termini di intensità degli obblighi, le nuove norme riguardano anche le società non quotate di maggiori dimensioni e le PMI innovative. È fondamentale effettuare un'analisi specifica della propria realtà societaria per comprendere l'esatto perimetro di applicazione e gli adempimenti richiesti.