La revocatoria nella liquidazione giudiziale rende inefficaci gli atti dispositivi in pregiudizio ai creditori compiuti prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, c.d. CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022.
In una recente sentenza riguardante l'istituto della revocatoria nell'ambito della liquidazione giudiziale, il Tribunale di Bari ha stabilito che "nell'ambito di una liquidazione giudiziale, sono revocati, a meno che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso".
In particolare, la vicenda riguarda una società che, immediatamente prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, aveva provveduto alla vendita degli immobili ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al reale valore di mercato. La curatela della liquidazione giudiziale, dunque, chiedeva che tale vendita venisse dichiarata inefficace nei suoi confronti.
Ma in cosa consiste la Revocatoria nella Liquidazione Giudiziale?
Ai sensi degli artt. 163 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019): "Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente per la liquidazione giudiziale, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro."
Dunque, il presupposto su cui questa si fonda è che tutti gli atti, compiuti dal debitore durante il periodo nel quale si trovava in stato di insolvenza, siano dannosi per i creditori. Di conseguenza, l'obiettivo principale di tale azione consiste nel reintegrare il patrimonio del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale. Ma, in che modo?
Semplicemente, si rendono inefficaci tutti gli atti che questi ha compiuto in pregiudizio ai creditori. Perciò, rendendo inefficaci gli atti compiuti, questi non si annullano, ma si recupera il bene oggetto dell'atto revocato riportandolo nel patrimonio del debitore, permettendo quindi che i creditori possano soddisfarsi sui beni recuperati.
Da ciò è facile comprendere il carattere restitutorio della revocatoria nell'ambito della liquidazione giudiziale.
In particolare, quali sono gli atti compiuti dal debitore che possono essere colpiti dalla revocatoria?
- Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti e garanzie tali da far sospettare l'intenzione fraudolenta (nel caso di specie, la vendita di un immobile ad un prezzo fuori dalle logiche di mercato), compiuti nell'anno antecedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando che il terzo acquirente può provare di aver ignorato lo stato di insolvenza del debitore al momento del compimento dell'atto;
- Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie compiuti entro 6 mesi dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale che non presentino irregolarità, se il curatore riesce a provare che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza.
Nel caso di specie, la sentenza sottolinea la perfetta configurazione dei presupposti per l'operatività della revocatoria, essendo il prezzo di vendita dell'immobile inferiore di oltre un quarto rispetto al valore di mercato.
Nota bene: con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) il 15 luglio 2022, l'istituto del "fallimento" è stato sostituito dalla "liquidazione giudiziale" e i riferimenti alla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942) devono intendersi sostituiti dalle corrispondenti disposizioni del CCII.